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ORDINANZA N. 4028

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 664

LOCALITĄ via Onorato Vigliani

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 14/10/2003

GI/VARIE03/vigliani

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 10 - Mirafiori Sud;

Vista l'ordinanza n. 3603 prot. 623 del 15.11.2000, con la quale in via Onorato Vigliani veniva istituta tra l'altro, la sosta sulle banchine con disposizione "a pettine";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Onorato Vigliani

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da OVEST verso EST, nella corsia di manovra situata a SUD del parcheggio compreso tra via Carnia ed il cavalcaferrovia;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "a spina" sulla banchina SUD negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
  2. la revoca del divieto di sosta limitatamente al tratto in oggetto, istituito con l'ordinanza n. 3603 prot. 623 del 15.11.2000, come meglio specificato in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)