ORDINANZA N. 3810

CITTĄ DI TORINO

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 2480 t III.2.2

LOCALITĄ: Strada Com.le Bertolla

Del 3.10.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 6

 

PR18\patrizia/gara.Bertolla

OGGETTO: GARA CICLISTICA NON COMPETIVA " PEDALATA DELLA SPERANZA -ASSOCIAZIONE "MARIUCCIA ALLOVIO" ONLUS PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO I TUMORI.

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della ASSOCIAZIONE "MARIUCCIA ALLOVIO" ONLUS per lo svolgimento della manifestazione denominata "PEDALATA DELLA SPERANZA";

Aquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 5 ottobre 2003

In:

STRADA COMUNALE DI BERTOLLA - VIA FATTORELLI - PISTA CICLABILE ADIACENTE IL CANALE - ATTRAVERSAMENTO PONTE AMEDEO VIII SUL MARCIAPIEDE PARCO COLLETTA -

L'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 9.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S,

il personale dell'Organizzazione garantisca il mantenimento delle condizioni necessarie durante l'intera durata dell'evento sportivo, la rimozione delle strutture e il ripristino della circolazione al termine della manifestazione;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)