ORDINANZA N. 3709

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 2405T

LOCALITÀ Strada del Fioccardo

Data 26.9.03

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. 31845 III 2.8

lv21/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/fioccardo

   

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 2852/03

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal signor Mazza Ezio, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili di smontaggio autogru;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Strada del Fioccardo, tratto: n.c. 145 - n.c.202

il giorno 3 ottobre 2003 dalle ore 9,00alle ore 13,00

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso all'intersezione con Corso Moncalieri e con Strada dei Ronchi e dovrà essere garantito l'accesso ai residenti e titolari di attività;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  5. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)