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ORDINANZA N. 3625

Disegno in formato .jpg Prot. 2327 T
Elenco dei numeri civici interessati allo sgombero obbligatorio.  

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione presentata dall'Autorità Militare competente e le conseguenti problematiche derivanti dal disinnesco di due bombe residuati bellici, rinvenute nel campo di atletica leggera adiacente allo stadio comunale di Torino di c.so Sebastopoli 123;

considerato che per effettuare le operazioni di bonifica della predetta area si rende necessario procedere ad operazioni tecniche di disinnesco e brillamento degli ordigni, che comportano pericolo per le persone abitanti o transitanti in detta località e nelle immediate vicinanze;

preso atto di quanto è stato determinato nelle riunioni tecniche effettuate presso la Prefettura di Torino, nelle quali sono stati stabiliti i tempi e le modalità delle operazioni;

visto l'art. 7 della legge 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento;

visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

Nella giornata di Domenica 28 settembre 2003:

  1. Nell'area compresa tra

è interdetta la circolazione veicolare e pedonale dalle ore 8,30 alle ore 19 (ora prevista per la fine delle operazioni di brillamento). Il perimetro è percorribile. E' consentito l'accesso al Santuario di S.Rita da Cascia con ingresso dalla piazza.

2. sono esclusi dall'interdizione i casi determinati da comprovate necessità sanitarie, previa adozione delle conseguenti misure tecniche di salvaguardia dell'incolumità. Sono altresì esclusi tutti i soggetti che devono garantire, pur nell'emergenza, la sicurezza e la sanità pubblica (forze dell'ordine, sanitari, Vigili del Fuoco, autisti di ambulanze, infermieri) che per comprovati motivi debbano transitare nell'area interessata all'evacuazione. Resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Civica in caso di danni a persone o cose nelle situazioni di cui sopra

3. Per le infrastrutture militari ubicate nell'area interessata, le Autorità Militari competenti provvederanno con propri atti a garantire il sistema di sicurezza.

AVVERTE

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Torino, 23 settembre 2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)