ORDINANZA N. 3583

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. T 2298 III.2.2

LOCALITĄ: Via Ventimiglia

Del 18.9.03

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

PR18\patrizia/gara.via ventimiglia ecc

OGGETTO: GARA PODISTICA COMPETITIVA - V^ TURIN MARATHON

21 SETTEMBRE 2003

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 167 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la segnalazione del Comitato Maratona di Torino, relativa allo svolgimento della V^ Turin Marathon per il giorno 21 settembre 2003;

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 21 settembre 2003

In:

VIA VENTIMIGLIA (PALAVELA) - CORSO MONCALIERI - PASSERELLA SUL PO "MARATONA DI TORINO" - VIALE PAOLO THAON DI REVEL (PARCO VALENTINO) - CORSO DOGLIOTTI - CORSO BRAMANTE - VIA GENOVA (IN CONTROMANO) - PIAZZA GIACOMINI - VIA RICHELMY

- l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8.30 per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti e sino a termine della gara, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

In:

VIA GENOVA (TRATTO: CORSO BRAMANTE - PIAZZA GIACOMINI, AMBO I LATI) - PIAZZA GIACOMINI (AMBO I LATI) - VIA RICHELMY (TRATTO: PIAZZA GIACOMINI - VIA VENTIMIGLIA, AMBO I LATI) - VIA VENTIMIGLIA (TRATTO: VIA RICHELMY - VIA CORRADINO, AMBO I LATI)

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore .00 per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti e sino a termine della gara, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica.

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

carreggiata laterale sud riservata ai mezzi di soccorso;

carreggiata centrale sud riservata ai podisti che la percorreranno contromano;

carreggiata centrale nord riservata ai veicoli con percorrenza ovest/est

contromano;

carreggiata laterale nord riservata ai veicoli con percorrenza est/ovest;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)