ORDINANZA N. 3570

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 2285T

LOCALITÀ Strada Comunale Val San Martino, ecc.,

data 18.9.03

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. 30039 III 2.8

lv21/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/martino

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Circoscrizione n. 8, relativa allo svolgimento della festa di via denominata Pont Trombetta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in:

il giorno 20 settembre 2003 dalle ore 9,00 alle ore 20,00

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e dei veicoli di trasporto pubblico GTT e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti e per i veicoli addetti al rifornimento degli esercizi commerciali ivi ubicati;

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  3. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  4. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  5. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  6. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
  7. presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della festa, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
  8. i veicoli dei residenti di Via Luisa del Carretto potranno transitare nella carreggiata perimetrale Ovest di Piazza Hermada per raggiungere la stessa;
  9. dovrà essere garantito uno spazio di larghezza m 4,50 (senso unico) e m 6,00 (doppio senso) per il transito dei mezzi pubblici, dei mezzi di Soccorso e dei residenti;
  10. dovrà essere posizionata segnaletica di preavviso su Corso Gabetti, Corso Quintino Sella, Piazza Toselli, Strada Val San Martino, Piazza Asmara;
  11. garantire la circolazione pedonale in assoluta sicurezza, posizionando in modo adeguato le transenne nella parte retrostante i banchetti che saranno rivolti comunque verso i marciapiedi;
  12. assicurare che il transito dei mezzi pubblici venga segnalato da personale addetto a tale scopo, in modo da prevenire accidentali pericoli ai danni dei partecipanti alla manifestazione;
  13. tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione n. 8 nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico degli organizzatori della manifestazione che sottoscrivendola si impegneranno a realizzarle direttamente con i mezzi necessari assumendo la responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in tutta l'area interessata dalla manifestazione;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)