ORDINANZA N. 3481

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 2226 T

LOCALITÀ Corso Regina Margherita ecc...

data 11.09.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 4

prot. n. 29072 III 2.8

sr/24//Ord. Varie/O.S.P./Carnevale/luna park autunnale

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Divisione Economia e Sviluppo - Ufficio Spettacoli viaggianti, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento del luna park autunnale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 29 settembre al 14 novembre 2003

  1. l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati, agli autocarri:
  1. sulla carreggiata laterale SUD di Corso Regina Margherita, tratto: Via Pietro Cossa - Corso Lecce/Corso Potenza;
  2. sulla carreggiata laterale OVEST di Corso Lecce, tratto: Corso Appio Claudio - Corso Regina Margherita;
  3. su tutta la carreggiata di Corso Appio Claudio, tratto: Corso Lecce - Via Pietro Cossa;
  1. la sospensione dell'ordinanza n. 285 del 3 settembre 1991, che istituisce il divieto di circolazione veicolare sulla carreggiata laterale SUD di Corso Regina Margherita, tratto: Via Pietro Cossa - Corso Lecce, esclusi;
  2. che in deroga a quanto disposto con l'ordinanza n. 87 del 25 gennaio 1984, che istituisce il divieto di circolazione veicolare nel Parco Carrara, sia consentito il transito, dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
  1. ai veicoli che devono effettuare il carico e scarico cose presso l'area luna park;
  2. ai veicoli che devono effettuare la pulizia settimanale dei servizi igienici presso l'area luna park;
  3. ai veicoli diretti o provenienti dall'area destinata a parcheggio;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  3. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  4. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  5. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)