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ORDINANZA N. 3121

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 532

LOCALITĄ Piazza della REPUBBLICA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 1/08/03

SB/ORDINANZA N. 312103/rep-sudovest-itt2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4029 prot. 707 del 15.12.2000 con la quale al punto e) veniva istituito il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, sul lato nord/est della carreggiata esistente tra il fabbricato e la banchina rialzata, per quattro posti auto con disposizione "in fila" in posizione baricentrica e nell'apposita ansa, con sosta consentita ai veicoli della Polizia Municipale in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno;

Vista la richiesta del Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

In Piazza della Repubblica

Settore SUD/OVEST

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sul lato nord/est della carreggiata esistente tra il fabbricato e la banchina rialzata, per n. 6 (sei) posti auto con disposizione "in fila", in posizione baricentrica e nell'apposita ansa, con sosta consentita ai veicoli della Polizia Municipale in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno;

2)la revoca del punto e) dell'ordinanza n. 4029 prot. n. 707 del 15.12.2000 meglio specificato in premessa;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)