Disponibile il testo integrale dell'ordinanza relativa allo sgombero dell'area e della successiva integrazione.
Piantina dell'area (formato dwf) ORDINANZA N. 3053

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 1951 T

LOCALITÀ corso Giambone, corso Cosenza, ecc:

data 28/07/03

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

AS/gi/Ordinanze2003/Ordinanze
Ordine Pubblico/bomba stadio

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Accertato il rinvenimento di una bomba, residuato bellico, nel campo di atletica leggera dello Stadio Comunale di corso Sebastopoli n. 123;

Stabilito che per effettuare le operazioni di bonifica della predetta area si rende necessario procedere, sul posto, alle operazioni tecniche di disinnesco e brillamento dell'ordigno;

Considerate le problematiche derivanti da tali operazioni ed al fine di prevenire accidentali pericoli per le persone transitanti nelle immediate vicinanze;

Considerata la necessità, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 3 agosto 2003

l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 9.00 e sino a cessate esigenze, ad eccezione delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, dei mezzi di soccorso e dei veicoli e delle persone espressamente autorizzati dagli Organi di Polizia, impegnati in interventi di emergenza connessi al caso specifico, su tutte le vie, piazze e corsi compresi all'interno dell'area delimitata dal seguente perimetro:

fatte salve eventuali deroghe disposte dagli Organi di Polizia e della Protezione Civile, presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)