ORDINANZA N. 2991

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 505

LOCALITĄ Via Lomellina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 23/07/03

LB/VARIE03/lomellina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 433 prot. n. 401 del 5.03.1997 con la quale al punto A) veniva istituito il divieto di fermata dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali sul lato Nord di via Lomellina nel tratto tra il n.c. 45 e la piazza Cavalcanti;

Accertato che nel tratto suddetto occorre estendere il divieto di fermata almeno due ore prima e un'ora dopo l'attuale orario per comprovati motivi di traffico intenso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Lomellina

  1. l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali sul lato Nord della via nel tratto compreso tra il n.c. 45 e la piazza Cavalcanti;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 433 prot. n. 401 del 5.03.1997, meglio specificata in premessa, limitatamente al punto A);
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)