ORDINANZA N.1255

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr.813T

LOCALITÀ piazza Carlo Alberto

data 4/04/03

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. III 2.8

DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/carlo alberto_bfe

   

Ogg: prot. C.O.T.S.P. 917/bis

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della società BFE srl tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione denominata "Promozione politiche agricole della Regione Calabria";

Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Carlo Alberto, settore EST

per circa 186 mq.

dalle ore 8.00 del 6/04/03 alle ore 21.30 del 8/04/03

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
  2. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  3. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  4. sia garantito il transito in sicurezza dei mezzi pubblici;
  5. la sede tranviaria dovrà essere protetta con idoneo transennamento longitudinale o mediante delineatori speciali temporanei, da collocare a non meno di m 1,50 dal regolo tramviario, tali da costituire una delimitazione fisica continua e ben visibile;
  6. in alternativa al punto precedente, il transito dei veicoli tramviari potrà avvenire solo se in assoluta sicurezza per i pedoni, qualora presenti su carreggiata veicolare; pertanto gli organizzatori dovranno predisporre, con proprio personale, un idoneo servizio d'ordine su biciclette o motocicli ai lati della motrice in movimento, oppure far precedere il transito del tram da un autoveicolo dotato di dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)