ORDINANZA N. 1190

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 204

LOCALITĄ Piazza Sabotino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 1/04/03

LB/VARIE03/sabotino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;

Vista l'ordinanza n. 124, prot. n. 671 del 7.8.62 che al punto 3) sub a) istituiva il divieto di sosta permanente lungo tutto il perimetro delle due banchine rialzate con funzione di spartitraffico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Sabotino

  1. l'istituzione della sosta con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD nel tratto compreso tra via Pollenzo via Di Nanni;
  2. la posa in opera di n. 3 paletti dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" sul marciapiede OVEST dello stabile individuato dal n.c. 3, e cioè sul protendimento ideale del marciapiede EST di via Pollenzo nel tratto compreso tra la via Muriaglio e la carreggiata laterale SUD della piazza, con un interasse di m 2,30;
  3. la revoca del punto 3) sub a) dell'ordinanza n. 124, prot. n. 671 del 7.8.62, meglio specificata in premessa, limitatamente al lato NORD della carreggiata laterale SUD della piazza e cioè in corrispondenza del lato SUD della banchina rialzata SUD;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)