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ORDINANZA N. 1092

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 190

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, via Carlo Ormea

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 26/03/2003

GI/VARIE03/2^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003, con la quale veniva istituita la 2^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante", sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Dante, nel tratto: limite EST della ferrovia - corso Massimo d'Azeglio; corso Massimo d'Azeglio, nel tratto corso Dante - corso Bramante; corso Bramante, carreggiata laterale NORD compresa, nel tratto: via Madama Cristina -limite EST della ferrovia; corso Bramante escluso, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - via Madama Cristina; limite EST della ferrovia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Carlo Ormea

tratto: corso Bramante - corso Dante

  1. l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila" fatta eccezione per i tratti di cui al successivo punto 2), con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;
  2. la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati:
  3. sul lato EST

    immediatamente a SUD del n.c. 121, istituito con l'ordinanza n. 2369 prot. 39 del 24.07.2002;

    sul lato OVEST, immediatamente a SUD del n.c. 152 per n. 1 posto auto con disposizione "in fila, istituito con l'ordinanza n. 951 prot, 160 del 17.03.2003;

  4. la revoca dell'ordinanza n. 293 prot. 274 del 20.03.90, con la quale veniva istituito un'area riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o ai loro accompagnatori, per n. 3 posti auto di cui n. 1 a nord del cancello carraio senza numero civico e n. 2 posti a sud del suddetto cancello, sede dell'impianto sportivo "F. Parri";
  5. la revoca del divieto di sosta permanente sul lato EST della via, limitatamente al tratto a SUD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 125, istituito con l'ordinanza n. 2817 prot. 587 del 14.08.2001;

5.la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)