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ORDINANZA N. 1060

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 178

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, via Cellini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 24.03.2003

GI/VARIE03/2^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003, con la quale veniva istituita la 2^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante", sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Dante, nel tratto: limite EST della ferrovia - corso Massimo d'Azeglio; corso Massimo d'Azeglio, nel tratto corso Dante - corso Bramante; corso Bramante, carreggiata laterale NORD compresa, nel tratto: via Madama Cristina -limite EST della ferrovia; corso Bramante escluso, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - via Madama Cristina; limite EST della ferrovia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cellini

tratto: carreggiata OVEST di corso Massimo d'Azeglio - via Muratori

  1. l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati della via, fatta eccezione per i tratti e gli orari di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) successivi, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;
  2. la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati:

  1. sul lato SUD della via, in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 24/B, istituito con l'ordinanza n. 64 prot. 66 del 22.01.92;

b) immediatamente ad EST del n.c. 12;

c) immediatamente ad EST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 18;

istituite con l'ordinanza n. 854 prot. 134 del 7.03.2003;

  1. la conferma delle aree ad personam riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati:

-sul lato NORD della via, immediatamente ad OVEST del n.c. 1;

  1. la conferma del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle ambulanze, sul lato NORD della via per un tratto di m 12.00 partendo dal f.f. OVEST di via T. Grossi e procedendo verso OVEST, istituito con l'ordinanza n. 112 prot. 98 dell'11.03.85;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.30 escluso i festivi, con la fermata consentita esclusivamente ai mezzi di trasporto alunni "scuolabus" lungo il lato SUD di via Cellini, a m 6.00 circa ad EST del n.c. 12 per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila";
  3. la conferma del divieto di sosta permanente dalle ore 6.00 alle 14.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita alle operazioni di carico e scarico, sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 18, istituito con l'ordinanza n. 1232 prot. 256 dell'11.04.2001;
  4. la revoca del divieto di sosta permanente, lungo il lato NORD della via, nel tratto di m 15.00 dal f.f. OVEST di via Nizza con direzione OVEST e nel tratto di m 10.00 dal f.f. EST di via Muratori con direzione EST, istituito con l'ordinanza n. 28 prot. 1417 del 20 novembre 1970;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)