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ORDINANZA N. 981

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ- SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 169

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, via Grossi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 18.03.2003

GI/VARIE03/2^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003, con la quale veniva istituita la 2^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante", sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Dante, nel tratto: limite EST della ferrovia - corso Massimo d'Azeglio; corso Massimo d'Azeglio, nel tratto corso Dante - corso Bramante; corso Bramante, carreggiata laterale NORD compresa, nel tratto: via Madama Cristina -limite EST della ferrovia; corso Bramante escluso, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - via Madama Cristina; limite EST della ferrovia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Grossi

  1. l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila" fatta eccezione per i tratti di cui ai successivi punti 2), 3), 4) e 5) con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;
  2. la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati:
  3. sul lato EST, uno a SUD del n.c. 19 ed uno a SUD del n.c. 3;

    sul lato OVEST, a NORD di via Cellini;

    istituite con l'ordinanza n. 856 prot. 136 del 7.03.2003;

  4. la conferma del divieto di sosta permanente lungo il lato OVEST di via Tommaso Grossi per un tratto di m 15 a partire dal f.f. SUD di corso Dante, con direzione SUD, istituito con l'ordinanza n. 126 prot. 973 del 22 aprile 1974;
  5. la conferma del divieto di sosta limitatamente agli autocarri, dalle ore 20 alle ore 7 lungo il lato EST della via, tra via Tiziano e corso Dante, istituito con l'ordinanza n 526 del 31 marzo 1966;
  6. la revoca del divieto di sosta, con sosta consentita per le operazioni di carico e scarico merci lungo il lato EST di via Grossi per un tratto di m 45 da via Tiziano con direzione SUD, istituita con l'ordinanza n. 526 del 31 marzo 1966;
  7. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)