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ORDINANZA N. 908

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ- SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 151

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante, via Tiziano Vecellio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 12.03.2003

GI/VARIE03/2^ FASE

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003, con la quale veniva istituita la 2^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante", sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Dante, nel tratto: limite EST della ferrovia - corso Massimo d'Azeglio; corso Massimo d'Azeglio, nel tratto corso Dante - corso Bramante; corso Bramante, carreggiata laterale NORD compresa, nel tratto: via Madama Cristina -limite EST della ferrovia; corso Bramante escluso, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - via Madama Cristina; limite EST della ferrovia;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Tiziano Vecellio

nel tratto: Via Muratori - corso Massimo d'Azeglio

  1. l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati con disposizione "in fila", fatta eccezione per i tratti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) successivi, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;
  2. la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati:

sul lato NORD

  1. di fronte al n.c. 40;
  2. immediatamente ad OVEST del n.c. 17;

sul lato SUD, immediatamente ad OVEST del n.c. 22;

istituiti con l'ordinanza n. 852 prot. 132 del 7.03.2003;

  1. la conferma delle aree ad personam riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per un posto auto, nei tratti sotto elencati:

  1. sul lato SUD, in prossimità del n.c. 24;
  2. sul lato SUD della via, in corrispondenza del n.c. 37 bis;

  1. la conferma dell'area di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, in corrispondenza del n.c. 31, istituita con l'ordinanza n. 308 prot. 72 del 30.01.02;
  2. la conferma del divieto di sosta permanente sul lato NORD della via, immediatamente ad EST e ad OVEST del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 43/B e immediatamente ad EST del passo carrabile situato di fronte al n.c. 40, istituito con l'ordinanza n. 2817 prot. 587 del 14.08.2001;
  3. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.30, sul lato NORD della via, ad OVEST del n.c. 41 per un tratto di m. 10.00 circa, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per la salita e discesa ragazzi che si recano al vicino complesso sportivo Parri;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 201 prot. 177 del 19.05.83, con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 18 escluso i giorni festivi, con sosta consentita agli automezzi scuolabus, lungo il lato NORD di via Tiziano per un tratto di m 20 ad OVEST del n.c. 41 (ingresso complesso sportivo Parri);
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)