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ORDINANZA N. 796

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 126

LOCALITĄ piazza Nizza

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 4/03

GI/VARIE03/nizza

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati tecnici relativi alla sosta a pagamento "Raffaello Bramante" Fase 1 - area mercatale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Nizza

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di evidenti contrassegni rilasciati dal Settore Commercio, sul lato EST della carreggiata centrale EST, a partire da m 8.00 circa a SUD del protendimento del f.f. SUD di via Calvo e procedendo verso SUD per un tratto di m 90.00 circa;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato EST della carreggiata centrale EST, a partire da m 8.00 circa a SUD del protendimento ideale del f.f. SUD di via Calvo e procedendo verso SUD per un tratto di m 90.00 circa, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 esclusi i giorni prefestivi, con disposizione "in fila" e con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 3684 prot. 623 del 28.11.2002;
  3. la revoca del divieto di fermata, istituito al punto 9) dell'ordinanza n. 3989 prot. 683 del 20.12.2002, limitatamente al tratto di cui ai punti 1) e 2) suddetti;
  4. la conversione della disposizione della sosta "in fila" con la disposizione "a spina", sul lato OVEST della carreggiata laterale EST, in parte sul marciapiede ed in parte sulla carreggiata, fuori degli orari di funzionamento del mercato;
  5. la conferma della sosta a pagamento, sul lato OVEST della carreggiata laterale EST, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 esclusi i giorni prefestivi, con disposizione "a spina " e con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 3684 prot. 623 del 28.11.2002;
  6. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)