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ORDINANZA N. 513

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 93

LOCALITĄ corso Galileo Galilei

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 11/02/2003

GI/VARIE03/galileo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il parere della Circoscrizione Amministrativa VIII, recante l'oggetto:"Intervento di sicurezza su corso Galileo Galilei. Progetto per la posa di dossi dissuasori della velocità;

Visto il parere del corpo di Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Galileo Galilei

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire dall'area di intersezione con via Canova e procedendo verso NORD sino a via Correggio;
  2. la posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada sulla semicarreggiata OVEST:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori e dei dossi, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)