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ORDINANZA N. 326

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 68

LOCALITĄ corso Agnelli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 28/11/03

GI/VARIE03/agnelli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerata la limitata sezione della carreggiata nel tratto oggetto del provvedimento;

Vista l'ordinanza n. 182 prot. 162 del 4.05.82, con la quale era stato istituito tra l'altro, il divieto di sosta permanente lungo il lato OVEST della carreggiata laterale EST di corso Agnelli, da corso Sebastopoli a corso Cosenza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Agnelli

1)l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata laterale EST, a partire dal protendimento ideale del f.f. NORD di corso Cosenza e procedendo verso NORD sino a via San Marino, con sosta consentita sulla banchina con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati;

2)la revoca dell'ordinanza n. 182 prot. 62 del 4.05.82, limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)