Prot. N° 2961 del 27.01.2003 Ordinanza n° 316

COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni di sospendere o limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Vista la propria ordinanza n. 210 del 10.01.2003, con la quale è stata disposta, in tutto il territorio cittadino, dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dei giorni di mercoledì e giovedì compresi nel periodo 22 gennaio - 27 marzo 2003, la circolazione veicolare a targhe alterne per i veicoli ecologici e il divieto di circolazione per gli altri, allo scopo di tutelare la salute pubblica, avendo preso atto della situazione di accertato inquinamento atmosferico;

Atteso che successivamente alla pubblicazione del provvedimento sono emerse particolari necessità di transito non contemplate nel succitato provvedimento;

Ritenuta l'opportunità di modificare, come meglio specificato in dispositivo, l'ordinanza n. 210 del 20.01.2003 che qui integralmente si richiama;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

Che l'ordinanza n. 210 del 20.01.2003 citata in premessa, sia così modificata ed integrata

Al paragrafo 3) lettere b), c), d), e) dopo le parole "le vie che permettono di raggiungere" "(entrata e uscita)"; dopo le parole "provenienti dagli svincoli" aggiungere "o diretti agli svincoli".

Al paragrafo 4) lettera f) dopo le parole "in servizio di noleggio con" aggiungere "o senza".

In tutti i punti dell'ordinanza sostituire le parole "veicoli di" con "veicoli utilizzati da".

Al paragrafo 5) lettera b) aggiungere al fondo il seguente capoverso: " Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario."

Al paragrafo 5) lettera c) cancellare le parole "di famiglia o di pediatri di libera scelta"; sostituire le parole " con dichiarazione del Collegio professionale che svolgono libera professione" con "con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione"; dopo le parole "in visita domiciliare" inserire le parole "e/o ambulatoriale".

Al paragrafo 5) lettera k) prima delle parole "Informatori medico-scientifici" aggiungere "Veicoli utilizzati da promotori finanziari iscritti all'Albo Nazionale e agenti di assicurazione iscritti all'Albo della Camera di Commercio, "

Al paragrafo 5) lettera o) sostituire le parole "del Comune" con "di Enti Pubblici o Enti di Diritto Pubblico".

Al paragrafo 5) lettera r) tutto il paragrafo è sostituito dal seguente: "veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento; veicoli utilizzati da dipendenti o incaricati da pubblici uffici per svolgere indifferibili funzioni ispettive, di controllo e notificazione, muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico per l'effettuazione del servizio da svolgersi nell'orario di blocco;"

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per maggior chiarezza alla presente ordinanza si allega il testo dell'ordinanza n. 210 così come risulta dopo le integrazioni e le modifiche apportate dal presente provvedimento.

Torino, 27 gennaio 2003

Il Sindaco
Sergio Chiamparino

ALLEGATO
Ordinanza n. 210 del 20.01.2003 - Testo integrato e modificato dall'ordinanza n. 316

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.

Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

di limitare la circolazione veicolare dalle ore 8,30 alle ore 18,00 nelle giornate di mercoledì e giovedì comprese tra il 22 gennaio e il 27 marzo 2003 con le modalità specificate ai seguenti punti 1 e 2 e sul territorio indicato al seguente punto 3.

  1. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI NON ECOLOGICI - è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):
    1. veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
    2. veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
    3. veicoli per trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
    4. veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
    5. veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;
  2. CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE - è consentita per i veicoli ecologici la circolazione a targhe alterne:
    • nei giorni pari (22/1, 30/1, 6/2, 12/2, 20/2, 26/2, 6/3, 12/3, 20/3, 26/3) ai soli veicoli la cui ultima cifra della targa è pari, compreso lo zero
    • nei giorni dispari (23/1, 29/1, 5/2, 13/2, 19/2, 27/2, 5/3, 13/3, 19/3, 27/3) ai soli veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari
  3. Il TERRITORIO INTERESSATO - dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade:
    1. i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
    2. le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio "Park & Ride" di corso Unione Sovietica e i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - strada del Drosso - corso Orbassano (tratto confine / Tazzoli) - corso Settembrini - corso Tazzoli - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano - corso Giovanni Agnelli (tratto Tazzoli / Caio Mario);
    3. le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
    4. le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania - strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
    5. le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
    6. tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al confine;
    7. corso Sacco e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
    8. strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e lungostura Lazio.
  4. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI - in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli:
    1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
    2. veicoli a metano e a Gpl;
    3. motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
    4. motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE;
    5. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale dell'A.T.M. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
    6. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
    7. veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
    8. autovetture del servizio car sharing;
    9. veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso il conducente, per tutto il tragitto (car-pooling);
    10. Veicoli con targa estera.
  5. ULTERIORI ESENZIONI - in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
    1. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di ORDINANZA N. REV e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di ORDINANZA N. REV o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
    2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
    3. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
    4. veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
    5. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
    6. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
    7. veicoli utilizzati per il trasporto di merci relativamente alle attività corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa;
    8. veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
    9. veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di ditte che vengono utilizzati per le attività corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa;
    10. veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso;
    11. agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Veicoli utilizzati da promotori finanziari iscritti all'Albo Nazionale e agenti di assicurazione iscritti all'Albo della Camera di Commercio, informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
    12. veicoli utilizzati da incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
    13. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
    14. macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
    15. veicoli o mezzi d'opera di imprese che eseguono lavori per conto di Enti Pubblici o Enti di Diritto Pubblico o di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
    16. veicoli utilizzati da residenti in altre regioni italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
    17. veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
    18. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento; veicoli utilizzati da dipendenti o incaricati da pubblici uffici per svolgere indifferibili funzioni ispettive, di controllo e notificazione, muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico per l'effettuazione del servizio da svolgersi nell'orario di blocco;
    19. veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
    20. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
    21. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
    22. veicoli di proprietà di autoscuole in attività di esercitazione o esami di guida;
    23. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
    24. veicoli con targa "Prova";

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

Il presente provvedimento revoca le ordinanze dell'anno 2003 n. 93, 109, 138 e 139 e potrà essere sospeso temporaneamente nel caso che le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione degli inquinanti.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

Ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.