ORDINANZA N.268

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. N. 46 H III.1.1

LOCALITĄ: Via Campiglione 34/A Da c.so Peschiera 229

Del 24.1.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 3

  

(rev.e ist. riserva di sosta ad uso disabile)

  

SB/sa /disabile/ad p./ campiglione34a.3025

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 801 prot. n. 714 del 10.05.1995 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.3025 rilasciato al titolare, per un posto auto, sul lato sud della carreggiata sud del corso, immediatamente ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 229;

Vista la richiesta con la quale il titolare di cui sopra ha comunicato l'avvenuto cambio di residenza da corso Peschiera 229 a via Campiglione 34/A;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta, visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA

In corso Peschiera

- la revoca dell'ordinanza n. 801 prot. n. 714 del 10.05.1995, meglio specificata in premessa;

- l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 3025, per un posto auto, sul lato ovest della via, in corrispondenza del n.c. 34;

- la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)