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ORDINANZA N. 155

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 28

LOCALITĄ corso Trapani, via Sestriere

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 16/01/03

LB/VARIE03/trapani-sestriere

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Questura di Torino relativa alla necessità, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, di vietare la sosta dei veicoli sul lato Est della carreggiata laterale Est di corso Trapani nel tratto compreso tra la via Sestriere ed il n.c. 87/A del corso stesso, e sul lato Nord di via Sestriere nel tratto compreso tra corso Trapani ed il n.c. 23/A della via stessa;

Ritenuta pertanto l'opportunità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. l'istituzione del divieto di sosta e di fermata, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per i motivi di sicurezza e di ordine pubblico di cui alle premesse, e precisamente:

  1. in corso Trapani: sul lato EST della carreggiata laterale EST, nel tratto compreso tra via Sestriere ed il n.c. 87/A del corso stesso;
  2. in via Sestriere: sul lato Nord nel tratto compreso tra corso Trapani ed il n.c. 23/A;

  1. la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "panettoni", a non meno di m .50 dalla linea di margine e con un interasse di m 2.00 circa, nei tratti di cui al suddetto punto 1) sub a) e b);
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)