ORDINANZA N. 60
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 6 |
LOCALITĄ via Manzoni |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 9/01/03 |
GI/VARIE03/manzoni |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 539 prot. 112 del 2.03.2000, con la quale veniva istituita sul lato OVEST di via Manzoni, un'area riservata ai veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti, in corrispondenza del n.c. /G per un posto auto;
Vista la richiesta del Poliambulatorio Statuto;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Manzoni
1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita per il tempo necessario per la salita e la discesa dei pazienti che si recano al vicino Poliambulatorio, sul lato OVEST della via, immediatamente a NORD del n.c. 2, per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)la revoca dell'ordinanza n. 539 prot. 112 del 2.03.2000, meglio specificata in premessa;
3)l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST della via, in corrispondenza del n.c. /G per n. 1 posto auto con disposizione "in fila", con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.95;
4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)