ORDINANZA N.45

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. N. 22 T

LOCALITĄ: c.so Montevecchio

Del 8.01.03

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

SC/23/A/passantefs/montevecchio03

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 DEL 30 APRILE 1992 E S.M.I. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in c.so Montevecchio, tratto: c.so Castelfidardo - via Morosini

  1. sino al 8.03.2003 a far tempo dalla data del presente provvedimento

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sulla carreggiata Sud, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti, con la contestuale sospensione del senso unico di circolazione sulla carreggiata Nord;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato Sud della carreggiata Nord;

  1. dal 9.03.2003 al 8.05.2003

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sulla carreggiata Nord, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti, con la contestuale sospensione del senso unico di circolazione sulla carreggiata Sud;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato Nord della carreggiata Sud;
  3. l'istituzione dell'obbligo di rallentare e dare precedenza in prossimità di c.so Castelfidardo;
  4. la sospensione del senso unico di circolazione sulla carreggiata di collegamento tra le carreggiate Nord e Sud del corso in corrispondenza di via Morosini;
  5. l'istituzione dell'obbligo di rallentare e dare precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata di cui al punto 4) suddetto;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è in ogni modo subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti d'eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA