|
ORDINANZA
N. 2
|
CITTA'
DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO |
|
Prot. n. 1T
|
LOCALITÀ: Centro abitato
|
|
del 2/01/2003
|
CIRCOSCRIZIONI: Tutte
|
|
AS /lavori circ/ord.quadrocantieri
|
| Oggetto: |
cantieri stradali per lavori di manomissione del suolo pubblico, che
comportino una parzializzazione del traffico |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare
il comma 5;
Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile
1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada, nella parte in cui testualmente dispone:
"nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, vietare temporaneamente
la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di
pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto
ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";
Visti gli artt. 157 e 159 del suddetto Decreto Legislativo
n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "salvo diversa segnalazione,
ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo
deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il
senso di marcia (comma 2, art. 157); nelle strade urbane a
senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede
sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito
almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri (comma 4,
art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione
dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente
proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce
grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto
di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo (comma 1, lett. a,
art. 159), nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3 (comma
1, lett. b, art. 159), in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (comma 1, lett. c,
art. 159), quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia
delle strade e del relativo arredo (comma 1, lett. d, art. 159);
Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli
atti amministrativi;
Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti "quadro"
specificati in dispositivo
ORDINA
ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 157, commi
2 e 4, e 159, comma 1, del Codice della Strada, citati in premessa
- è istituito il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta
dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lett.
d), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa
della relativa segnaletica stradale, da collocare con l'indicazione del giorno
di attuazione del provvedimento almeno quarantotto ore prima:
- nelle aree dei cantieri stradali che comportino una parzializzazione del
traffico (ossia qualunque occupazione della carreggiata, preventivamente concordata
ed autorizzata dagli uffici comunali, opportunamente delimitata a norma dell'art.21
del Codice della Strada e degli artt. dal 30 al 36 del Regolamento di attuazione,
entro cui debbano svolgersi lavori, pubblici o privati, di manomissione del
suolo pubblico che causino rallentamenti del traffico), durante l'allestimento
del cantiere;
- è istituito il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta
dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lett.
a), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa
della relativa segnaletica stradale:
- lungo il filo esterno del medesimo cantiere e per tutta la sua lunghezza,
durante la permanenza in opera del cantiere;
3è inoltre vietata la sosta, ed è
quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nel tratto di
carreggiata opposto al cantiere stradale, sulla proiezione del cantiere e per
m 5 prima e m 5 dopo:
- se la sezione utile della strada regolamentata a senso unico, in
presenza del cantiere, è compresa tra m 3,50 e m 5,49, determinando
tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta, per
grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159,
comma 1 lett. c), del Codice della Strada;
- se la sezione utile della strada a doppio senso, in presenza del
cantiere, è compresa tra m 5,60 e m 7,59, determinando tale
situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta per grave
intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma
1 lett. c), del Codice della Strada;
- è istituito il senso unico alternato a vista, con precedenza
per i veicoli che percorrono la semicarreggiata sgombra, ed è quindi
autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nelle strade a doppio
senso interessate dall'occupazione di cantieri stradali, per tratti
non superiori a m 20, se la sezione stradale utile è compresa
tra m 3,50 e m 5,59, determinando tale situazione la necessità
di rimuovere i veicoli in sosta anche sul lato opposto, per grave intralcio
e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c),
del Codice della Strada, quando la sezione stradale tra il veicolo in sosta
e il cantiere sia inferiore a m 3,50;
- è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico
o da movieri, nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione
di cantieri stradali, per tratti superiori a m 20, se
la sezione stradale utile è compresa tra m 3,50 e m 5,59, determinando
tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta anche
sul lato opposto, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi
dell'art. 159, comma 1 lett. c), quando la sezione stradale tra il veicolo
in sosta e il cantiere sia inferiore a m 3,50;
- è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h
in prossimità dei cantieri stradali di specie.
- è temporaneamente sospeso il tratto di corsia riservata ai mezzi
pubblici, ove in atto, se la sezione della carreggiata utile, tra
il cantiere stradale e il filo esterno della corsia stessa, è inferiore
a m 5,60 per le strade a doppio senso e m 3,00 per le strade a senso unico;
- è vietato aprire e mantenere cantieri stradali "mobili"
tra le ore 7.30 e le ore 9.30 e tra le ore 17.00 e le ore
19.00 dei giorni feriali, fatte salve le esigenze improcrastinabili di
pronto intevento:
- nei casi in cui la sezione utile delle strade a doppio senso e delle strade
a senso unico, in presenza di un cantiere stradale, sia inferiore a m 3,50
dovranno essere adottate specifiche ordinanze di chiusura al traffico,
prevedendo itinerari alternativi che verranno concordati con gli uffici comunali
competenti e attuati mediante opportuna segnaletica.
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza
è comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione
dei lavori e all'adozione di specifica ordinanza di viabilità, ove necessaria;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento
dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di
preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione
dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà
a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura
di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA