ORDINANZA N. 2968

CITTĄ DI TORINO

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot.2017 TIII.2.8LOCALITĄ: Via Reano 2 bis

del30.9.2002CIRCOSCRIZIONE N. 3

pr/dissuasori/via reano

IL DIRIGENTE

Considerato che di fronte allo stabile sito in Via Reano le automobili sostano disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso pedonale;

Visto il parere in merito espresso dai competenti uffici comunali;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione a mezzo della quale il Signor MOSCA DAVIDE, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Via Reano 2 bis, oltre ad evidenziare la situazione di cui sopra, fa presente che dalla stessa deriva danno e pericolo alla circolazione pedonale e propone pertanto di ovviare all'inconveniente mediante la collocazione di 1 paletto dissuasore aggiuntivo ai 6 paletti già preesistenti sul sedime stradale prospicente l'immobile di Via Reano 2 bis, dichiarandosi disponibile a collocare lo stesso a proprie spese ed impegnandosi altresì ad eseguire tutti gli interventi necessari per la manutenzione di detto dispositivo.

Atteso pertanto che è opportuno per motivi di pubblico interesse installare il paletto dissuasore aggiuntivo sul tratto di marciapiede prospicente il suddetto stabile in prossimità del n.c. 2 bis atto ad impedire materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più continuo e scorrevole flusso pedonale,

ORDINA

al Signor MOSCA DAVIDE, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Reano 2 bis la collocazione di 1 paletto dissuasore aggiuntivo ai 6 già preesistenti, (paletti tipo "Città di Torino) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

I dissuasori devono essere conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

La posa in opera e la relativa manutenzione devono essere eseguite a cura e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.

Sul dissuasore dovrà essere applicata una piastrina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza, adeguatamente segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Viabilità e Traffico e con il Settore Suolo Pubblico Gestione, Piazza San Giovanni n. 5, al fine di localizzare l'esatta posizione del dissuasore nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi (tipo "Città di Torino").

Eventuali manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura del Civico Ufficio Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.

Qualora la collocazione dei dissuasori comporti la manomissione di pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del Suolo Pubblico (tel. 11.332713).

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera dei dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli stessi.

Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

AVVERTE

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)

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