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ORDINANZA N. 2607

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 440

LOCALITĄ piazza Castello

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 28.08.2002

GI/VARIE02/castelloprefetto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino;

Vista l'ordinanza n. 3384 prot.640 del 20.12.99, con la quale al punto 4) veniva istituito sul lato NORD di piazza Castello, il divieto di sosta permanente, con la rimozione dei veicoli in sosta vietata per motivi di sicurezza, per un tratto equivalente a n. 6 posti auto con disposizione "a pettine" partendo dal n.c. 199 e procedendo verso OVEST, con sosta riservata ai veicoli delle Forze di Polizia in servizio autorizzato di cui all'art. 12 del nuovo codice della strada, muniti di evidenti segni di riconoscimento;

Vista l'ordinanza n. 447 prot. 96 T, dell'11.03.98, con la quale è stata istituita, al punto 1), la sosta riservata ai veicoli delle Forze di Polizia di fronte al n.c. 199 e al n.c. 201;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

piazza Castello

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per motivi di sicurezza, per un ulteriore tratto equivalente a n. 13 posti auto (che si aggiungono ai n. 6 posti auto istituiti con l'ordinanza n. 3384 prot.640 del 20.12.99, meglio specificata in premessa) con disposizione "a pettine", con sosta riservata ai veicoli delle Forze di Polizia in servizio autorizzato di cui all'art. 12 del nuovo codice della strada, muniti di evidenti segni di riconoscimento;
  2. la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto;

3)la conferma dell'ordinanza n. 447 prot. 96 T, dell'11.03.98, meglio specificata in premessa;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)