ORDINANZA N. 2310

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 383

LOCALITĄ corso Bramante

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 19.07.2002

GI/VARIE02/bramanteBONTI

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 587 prot. 645 del 25.06.1990 e n. 588 prot. 646 del 25.06.1990, con le quali era stato istituito il divieto di sosta permanente e la rimozione coatta, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD di corso Bramante, partendo da m 24.50 ad EST del sottopasso costituente il prolungamento della via Bartolomeo Bonti e procedendo verso EST per mt.44,50;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza n. 645 prot. 587 e dell'ordinanza n. 646 prot. 588 del 25.06.90, meglio specificate in premessa;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)