ORDINANZA N. 1814

CITTĄ DI TORINO

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot.1249 T III.2.8 LOCALITĄ: Via Sobrero

del7.6.2002 CIRCOSCRIZIONE N. 4

pr/dissuasori/via sobrero

IL DIRIGENTE

Considerato che di fronte allo stabile sito in Via Sobrero 22/A, le automobili sostano disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso pedonale;

Visto il parere in merito espresso dai competenti uffici comunali;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione a mezzo della quale il SIG. SCARPULLA LUCIANO, in qualità di Amministratore pro-tempore dell'immobile sito in via Sobrero 22/a, oltre ad evidenziare la situazione di cui sopra, fa presente che dalla stessa deriva danno e pericolo alla circolazione pedonale e propone pertanto di ovviare all'inconveniente mediante la collocazione di dissuasori di sosta, dichiarandosi disponibile a collocare gli stessi a proprie spese ed impegnandosi altresì ad eseguire tutti gli interventi necessari per la manutenzione di detti dispositivi;

Atteso, pertanto, che è opportuno per motivi di pubblico interesse installare i dissuasori di sosta in prossimità della via suddetta atti ad impedire materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più continuo e scorrevole flusso pedonale;

ORDINA

al SIG. SCARPULLA LUCIANO, in qualità di Amministratore pro-tempore dell'immobile sito in Via Sobrero 22/A, la collocazione di dissuasori di sosta, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con l'avvertenza che sia lasciato uno spazio libero per il transito dei pedoni tra il filo del fabbricato ed i paletti dissuasori di almeno 1.50 metri. Inoltre i due paletti dovranno essere collocati a .50 metri dal filo marciapiede. La posa in opera di detti dissuasori di sosta e la relativa manutenzione devono essere eseguite a cura e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.

L'eventuale ripristino delle pavimentazioni stradali è eseguito dalla Città a spese del richiedente.

Su ogni dissuasore dovrà essere applicata una piastrina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza, adeguatamente segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Viabilità e Traffico e con il Settore Suolo Pubblico Gestione al fine di localizzare l'esatta posizione dei dissuasori nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi.

Eventuali manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura del Civico Ufficio Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.

Qualora la collocazione dei dissuasori comporti la manomissione di pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del Suolo Pubblico (tel 11.484124).

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera dei dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli stessi.

Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

AVVERTE

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĄ

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)

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