ORDINANZA N. 1766

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. N. 1225 T

LOCALITĄ: c.so Vittorio Emanuele II

Del 5.6.2002

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

SC/23/A/metropolitana/vittorioemanuele02

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Divisione Verde Pubblico e Infrastrutture, relativa ai lavori della metropolitana;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dal 6.06.2002 , a condizione che si dia effettivo inizio alle lavorazioni autorizzate e sino a conclusione delle stesse

in c.so Vittorio Emanuele II, tratto : via Nizza - via Carlo Alberto

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare sulla carreggiata centrale, eccetto la corsia riservata all'ATM esistente lungo il lato Sud direzione Est, fatta eccezione per i mezzi del cantiere;
  2. la traslazione della corsia riservata all'ATM dalla posizione attuale, lato Nord della carreggiata centrale, al lato Nord della carreggiata laterale Nord;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori, per conto della SATTI S.P.A.;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA