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ORDINANZA N. 1678

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 285

LOCALITĄ via Guicciardini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 29/05/2002

GI/VARIE02/guicciardini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, via Guicciardini ha una densità di traffico elevata e nel tratto oggetto del provvedimento, esistono diversi uffici postali che necessitano di aree apposite per effettuare le operazioni di carico e scarico, senza creare intralcio alla circolazione veicolare;

Vista l'ordinanza n. 438 prot. 89 T del 9.03.98, con la quale era stato istituito in via Guicciardini un'area per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST per un tratto di m 7 circa, immediatamente a SUD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 11;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Guicciardini

1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, in corrispondenza del n.c. 28 per un posto auto, con disposizione "a spina";

  1. la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 438 prot. 89 T del 9.03.98, meglio specificata in premessa;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato EST della via, per un tratto di m 7 circa, immediatamente a SUD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 11, con disposizione "in fila";

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)