ORDINANZA N. 1591

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 281

LOCALITĄ Corso Giulio Cesare

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 24.05.2002

LB/VARIE02/giulio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1804, prot. n. 1694 del 25.11.1994 che istituiva, tra l'altro, al punto 2) il divieto di sosta permanente, con sosta consentita agli autobus turistici, sul lato Ovest della carreggiata laterale Ovest di corso Giulio Cesare, per un tratto di m 30 partendo da m 130 circa a Nord del f.f. Nord di via Andreis;

Considerato che su parte di detta area dovrà essere collocato il capolinea di una linea urbana;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Giulio Cesare

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita agli autobus turistici sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST, per un tratto di m 15.00 circa a partire da m 11.00 circa a SUD del f.f. SUD di Lungo Dora Agrigento;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli ATM, sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST, per un tratto di m 45.00 circa, a partire da m 26.00 circa a SUD del f.f. SUD di Lungo Dora Agrigento e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana "12";
  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST della carreggiata laterale OVEST per un tratto di m 10.00 circa, a partire dal varco di collegamento tra la carreggiata laterale Ovest e la carreggiata centrale, sul protendimento ideale di via Rivarolo, e procedendo verso NORD;
  4. la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 1804, prot. n. 1694 del 25.11.1994, meglio specificata in premessa;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)