ORDINANZA N.1497

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.   166 H   III.1.2

LOCALITĄ: Piazza Solferino Da Via Stampatori (Via Cernaia 3 ab.)

del 16.5.2002

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

 

SB/sa /revoca e istituzione ad p./solferino

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 651 prot 613 del 10.5.94 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 2857 rilasciato al titolare per un posto auto, sul lato OVEST della Via Stampatori, partendo da m 5.00 a NORD del filo marciapiede NORD della Via Cernaia e procedendo verso NORD;

Vista l'ordinanza n. 2087 prot. 1462 del 5.10.98 che rettificava l'ordinanza n. 651 prot. 613 del 10.5.94, sostituendo le parole "da m 5.00 a NORD del filo marciapiede" con le parole "da m 15.00 a NORD del filo marciapiede" NORD della Via Cernaia e procedendo verso NORD;

Vista la nota del 5.02.02, con la quale il titolare ha chiesto lo spostamento del posto auto riservato da via Stampatori a Piazza Solferino;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA

In Via Stampatori

in Piazza Solferino

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta "a spina" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 2857 rilasciato al titolare, sul lato OVEST della Piazza, per un posto auto, immediatamente a NORD del n.c. 6

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)