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ORDINANZA N. 1367

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 242

LOCALITĄ corso Palestro

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 7/05/2002

GI/VARIE02/palestro

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che esiste l'esigenza di reperire dei posti per la sosta nell'area centrale, e che non è necessario mantenere il divieto di fermata;

Vista l'ordinanza n. 1042 prot. 951 del 12.06.96, con la quale tra l'altro, in corso Palestro, alla lettera B) e C) era stato istituito il divieto di fermata su ambo i lati delle carreggiate EST e OVEST, per un tratto di m 15.00 circa partendo dal f.f. NORD interno dei portici di via Cernaia procedendo verso NORD;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Paletro

1.la revoca del divieto di fermata sul lato OVEST della carreggiata OVEST e sul lato EST della carreggiata EST, per un tratto di m 8.00 ciascuno circa, partendo da m 7.00 circa a NORD dal f. interno dei fornici di via Cernaia, procedendo verso NORD;

2.l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila" in corrispondenza dei tratti di cui al punto 2) suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;

3.la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)