ORDINANZA N. 1226

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n 798 T

LOCALITĄ: corso Regio Parco

Del 22.4.2002

CIRCOSCRIZIONE N.7

 

am/25/111steccato/parco02

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6,7, 157 e 158 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla Soc. Borini Costruzioni;

Vista l'ordinanza n. 1 del 3.01.2002, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;

ORDINA

in corso Regio Parco fronte n.c. 39

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch Alessandro FARAGGIANA