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ORDINANZA N. 1167

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot. n. 215LOCALITĄ via Gioberti, corso Vittorio Emanuele II

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 15/04/2002GI/VARIE01/gioberti

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, e 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista la comunicazione del trasferimento degli uffici del Consolato Generale d'Islanda e del parere del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 1 Centro;

Vista l'ordinanza n. 1633 prot. 348 del 27.07.98 e dell'ordinanza n. 861 prot. 162 del 7.04.99, con la quale in corso Vittorio Emanuele II era stato istituito il divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, e la sosta consentita al Consolato Generale d'Islanda, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, immediatamente ad EST del n.c. 105;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato il dispositivo;

ORDINA

A) in via Gioberti

B) in corso Vittorio Emanuele II

la revoca dell'ordinanza n. 1633 prot. 348 del 27.07.98 e dell'ordinanza n. 861 prot. 162 del 7.04.99, per la parte dispositiva relativa al Consolato d'Islanda, meglio specificate in premessa e la contestuale istituzione della sosta a pagamento in corrispondenza del tratto succitato, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 791 prot. n. 142 del 30.03.99;

C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)