Prot. N. 12902
Torino, 11 aprile 2002

Ordinanza n. 1117

COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale n.13 del 26.3.1990, art. 8 e 15;

Visto il Decreto Legislativo n.152 dell'11.5.1999, coordinato con le modifiche del Decreto Legislativo n.258 del 18.8.2000;

Vista la Legge Regionale n.48 del 17.11.93;

Vista la Circolare della Regione Piemonte n. 15/TSI del 31.12.93;

Vista la Legge Regionale n.44 del 26.4.2000;

Vista la nota della Provincia di Torino, prot. n.150 del 2.1.2002;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con il Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 67 dello Statuto della Città di Torino;

Vista la circolare della Regione Piemonte n.10/AQA del 5.11.2001, che comunica che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo viene sancito il principio in base al quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, pertanto tutti i soggetti interessati devono essere in possesso di provvedimento autorizzativo entro il 13.6.2002;

AVVISA

I titolari di scarichi civili considerati "esistenti" ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n.13 del 26.3.1990, in quanto hanno attivato lo scarico o hanno ottenuto la licenza edilizia prima del 13 giugno 1976 ed appartenenti alle sottoelencate categorie:

edifici anche collegati tra loro e dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali, non allacciati alla pubblica fognatura, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica commerciale e sanitaria semplice (studi medici, dentistici e veterinari, pubblici o privati)

CHE

devono essere dotati di provvedimento autorizzativo allo scarico in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, entro la data del 13 giugno 2002, onde non incorrere nelle previste sanzioni di cui all'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n.152 dell'11 maggio 1999 (applicazione della sanzione amministrativa da dieci a cento milioni - nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque milioni).

Pertanto al fine di ottenere la predetta autorizzazione allo scarico è necessario presentare o far pervenire a mezzo raccomandata A.R., entro il 13.05.2002, domanda per l'autorizzazione allo scarico delle proprie acque reflue civili, in duplice copia, di cui una con marche da bollo da Lire 20.000 (10,33 euro) e Lire 1500 (euro ,77), presso il Settore Tutela Ambiente, Via Garibaldi n.23, scala B. 3° piano, con orario dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di avvenuto versamento della quota di avvio istruttoria, pari a lire 37.500 (euro 19,37) da effettuare sul C/C postale n° 37118106, intestato a "A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento Torino, Servizio Tesoreria, Via San Domenico n° 22/B - 10122 TORINO" con la causale "autorizzazione allo scarico non allacciato alla pubblica fognatura"

Appositi fac simili di domanda sono disponibili presso il Settore Tutela Ambiente, via Garibaldi n.23, scala B 2° piano, orario dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, e le Circoscrizioni Cittadine. E' possibile chiederne l'invio tramite fax telefonando al n. tel. 11.4422695 o 11.4422304, del Settore Tutela Ambiente, dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.

AVVERTE

Che restano valide in ogni loro parte tutte le ordinanze dirigenziali in corso, facenti carico di provvedere in singoli casi all'allacciamento alla fognatura nera comunale.

Che l'effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo n.152 dell'11 maggio 1999, comporta, ai sensi dell'art.54 comma 2 del medesimo Decreto, l'applicazione della sanzione amministrativa da lire dieci milioni, pari ad euro 5.164,57, a lire cento milioni pari ad euro 51.645,69. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da lire unmilione, pari a euro 516,46, a lire cinque milioni, pari ad euro 2582,28.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.

il Sindaco
Sergio Chiamparino