Prot. n. 11779 Ordinanza n. 995

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO
Comparto Commercio su Aree Private e Attività Artigianali

IL DIRIGENTE

Vista la normativa di legge in materia di commercio e di orari degli esercizi di vendita al dettaglio e in particolare:

- il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che stabilisce all'art. il che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio "sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142";

- il suddetto articolo 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n 142, attualmente sostituito dall'art. 50, comma 7 D. L.vo 267/2000, che prevede, tra l'altro, espressi indirizzi del Consiglio Comunale sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale 17 maggio 1999, n. 92, (n. mecc. 2964/16), in cui è stabilito, riguardo agli esercizi di vendita di prodotti alimentari, di istituire una turnazione della chiusura durante il periodo estivo (mesi di luglio e di agosto), con modalità idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze complessive degli utenti durante i mesi estivi, trattandosi di fornire ai cittadini un servizio essenziale, conformemente a quanto disposto dal già citato articolo 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Dato atto che sulla base di tali criteri del Consiglio Comunale di anno in anno vengono definiti i periodi di ferie degli esercizi di vendita di prodotti alimentari, con alternanza dell'assegnazione del turno rispetto all'anno precedente;

Rilevato che anche per i turni ferie 2002 sono state convocate le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Richiamato il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare l'art. 107, che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

Tutto ciò premesso e richiamato, conformemente ai sopra indicati disposti normativi e provvedimento comunale

DISPONE

di stabilire, per l'anno 2002, i seguenti due turni ferie per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari, come determinati a livello territoriale con apposito sistema informatico che tiene conto del numero di esercizi presenti in ognuna delle 90 zone statistiche in cui è ripartito il territorio cittadino:

1° TURNO - DALL' 8 LUGLIO AL 3 AGOSTO

2° TURNO - DAL 5 AGOSTO AL 31 AGOSTO

Dall'8 luglio 2002 al 31 agosto 2002 non è consentita la chiusura dell'esercizio se non nel periodo assegnato, fatta salva la possibilità di presentare, entro il termine del 17 maggio 2002, comunicazione, motivata da ragioni di comprovate necessità adeguatamente documentate o autocertificate, di variazione del turno ferie assegnato, da ritenersi assentita qualora non venga comunicata da parte dei competenti uffici una diversa determinazione entro il 14 giugno 2002, ovvero di effettuare lo scambio del turno tra due esercizi congeneri collocati in aree limitrofe, previa comunicazione in carta libera da inoltrarsi al Settore Attività Economiche e di Servizio del Comune - Comparto Commercio su Aree Private e Attività Artigianali, Via Garibaldi n. 23,10122, Torino, entro il 17maggio 2002;

Qualora abbiano a verificarsi situazioni di forza maggiore, caso fortuito o stato di necessità che impediscano da parte di singoli esercenti il rispetto del turno assegnato, le stesse verranno comunque valutate anche se evidenziate agli Uffici comunali oltre il termine del 17maggio.

Nel caso in cui singoli esercenti non avessero ricevuto la comunicazione di assegnazione del turno ferie, gli stessi dovranno provvedere a richiedere al Settore Attività Economiche e di Servizio del Comune quale sia il turno attribuito.

E' fatto obbligo all'esercente, durante il periodo di chiusura per ferie, di esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello indicante il turno di chiusura ed almeno due dei punti vendita congeneri aperti più vicini;

In caso di mancato rispetto del turno assegnato, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 22 comma 3 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, e cioè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 516,46 a E 3098,74.

Per l'anno 2002 la Città intende promuovere iniziative pubblicitarie per gli esercizi che comunicheranno di voler rinunciare alla chiusura per ferie durante i mesi di luglio ed agosto, in collaborazione con A.T.L. e organizzazioni di categoria.

Pertanto chi volesse partecipare all'iniziativa può comunicare, sempre entro il 17 maggio 2002, la rinuncia al turno ferie assegnato. Si fa presente, comunque, che anche in tal caso l'inosservanza di quanto comunicato comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste in caso di inosservanza del turno ferie.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa G. GAGLIARDI)


Avverso il presente provvedimento l'interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notificazione del medesimo; in alternativa, entro centoventi giorni dalla data di notificazione, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE È INCARICATO ALLA VIGILANZA PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.