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ORDINANZA N. 803

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 154

LOCALITĄ via Juvarra

 

CIRCOSCRIZIONE N.

del 13/03/2002

GI/VARIE02/juvarra

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte A.S.L. 1 - Torino;

Vista l'ordinanza n. 1461 prot. 96 T del 28.07.97, con la quale sul lato SUD di via Juvarra, era stato istituito al punto 1) sub b) il divieto di sosta, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con sosta consentita ai veicoli muniti di contrassegno rilasciato dall'Ospedale Oftalmico per l'erogazione di particolari servizi ospedalieri, a partire da m 33 circa dal f.f. EST di via Passalacqua e procedendo verso EST sino in via Manzoni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Juvarra

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli muniti di contrassegno rilasciato dall'Ospedale Oftalmico per l'erogazione di particolari servizi ospedalieri, sul lato SUD della via, a partire da m 33 circa dal f.f. EST di via Passalacqua e procedendo verso EST sino a via Manzoni;
  2. la revoca del punto 1) sub b) dell'ordinanza n. 1461 prot. 96 T del 28.07.97, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)