ORDINANZA N.622

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.   87 H   III.1.2

LOCALITĄ: Via Valeggio (Via San Secondo 56 Ab.) Da Via della Rocca 20

   

del 25.2.2002

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

 

SB/sa /revoca e istituzione ad p./valeggio

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 352 prot 334 del 27.2.96 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 5 rilasciato al titolare per un posto auto, sul lato OVEST della via della Rocca, partendo da m. 6.00 a NORD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 20 e procedendo verso NORD;

Vista l'ordinanza n. 1148 prot. 1020 del 10.6. 97 con la quale veniva rettificato il n. del contrassegno 5 riportato nell' ordinanza n. 352 prot. 334 del 27.2. 96, con il n. del contrassegno 3449;

Vista la nota del 5.11.2001 con la quale il titolare ha comunicato l'avvenuto cambio di residenza da Via della Rocca 20 a Via San Secondo 56;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA:

In Via della Rocca

in Via Valeggio

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 3449 rilasciato al titolare, sul lato NORD, per un posto auto, a partire da m. 3 circa ad OVEST del filo fabbricato NORD/OVEST della via, all'intersezione con Via San Secondo;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)