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ORDINANZA N. 553

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 112

LOCALITĄ via Bertola

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20/02

GI/VARIE02/bertola

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'esigenza di reperire aree di sosta in zona centrale ed i progetti redatti dal Civico Ufficio Tecnico;

Vista l'ordinanza n. 1190 prot. 1117 del 16.08.94, con la quale alla lettera A) punto 2) veniva istituito il divieto di fermata in via Bertola nel tratto compreso tra via Roma e via XX Settembre escluse, e l'ordinanza di conferma del provvedimento n. 993 prot. 906 del 7.06.96;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bertola

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra via Roma e procedendo verso OVEST sino a m 30.00 circa dal f.f. OVEST di via Viotti, con disposizione "in fila" e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  2. la revoca del divieto di fermata sul lato NORD della via, istituito con l'ordinanza n. 1190 prot. 1117 del 16.08.94 e l'ordinanza successiva n. 993 prot. 906 del 7.06.96, limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)