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ORDINANZA N. 552

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 111

LOCALITĄ via Sidoli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 20/02

GI/VARIE02/sidoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Atteso l'esito del sopralluogo congiunto esperito dai tecnici dell'Ufficio Tecnico, la direttrice dell'Istituto Scolastico "Dogliotti" ed il referente dell'unità operativa Telecom Italia, nel tratto di via Sidoli, oggetto del provvedimento;

Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale Sezione IX Nizza - Lingotto;

Vista l'ordinanza n. 2044 prot. 1892 del 26.11.96, con la quale in via Sidoli nel tratto compreso tra via Passo Buole - via Berruti e Ferrero, era stato istituito il divieto di transito veicolare delle ore 7,45 alle ore 8.45 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,45 alle ore 8,45 e dalle ore 12.00 alle ore 12.45 il sabato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

l'integrazione dell'ordinanza n. 2044 prot. 1892 del 26.11.96, meglio specificata in premessa, con l'aggiunta della dicitura: "eccetto i veicoli della Telecom dotati di evidenti segni di riconoscimento provenienti da via Passo Buole e diretti all'ingresso del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 11/A o viceversa provenienti dal n.c. 11/A diretti in via Passo Buole;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)