ORDINANZA N. 13

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1

LOCALITĄ via Biglieri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 4.01.2002

GI/ORDINANZA N. 1301/biglieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3250, prot. n. 552 del 19.10.2000 che istituiva la posa in opera di un "delimitatore di corsia" in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici ed ai veicoli dei servizi di soccorso

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Biglieri

  1. l'istituzione di una corsia riservata a senso unico di circolazione veicolare, sulla prosecuzione ideale dell'ingresso del C.T.O. contrassegnato dal n.c. 29, con direzione da OVEST verso EST, nel tratto compreso tra via Ventimiglia e via Zuretti;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia, fatta eccezione per i veicoli dei servizi di soccorso in stato di emergenza;
  3. la posa in opera di un "delimitatore di corsia" lungo il lato NORD di detta corsia, con le caratteristiche stabilite dall'ordinanza n. 3250, prot. n. 552 del 19.10.2000, meglio specificata in premessa; a partire da m 1.50 circa dal f.m. EST di via Ventimiglia e per un tratto di m 44.00 circa, procedendo in direzione EST;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del delimitatore, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)