ORDINANZA N. 1

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 1 T

LOCALITÀ: Centro abitato

del 3.01.2002

CIRCOSCRIZIONI: Tutte

  AS /ORDINANZA N. 12quadro/

Oggetto: ORDINANZA N. 1 per lavori edili.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada), nella parte in cui testualmente dispone: "nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" e, inoltre, "vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

Visti gli artt. 157 e 159 del suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia (comma 2, art. 157); nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri (comma 4, art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo (comma 1, lett. a, art. 159), nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3 (comma 1, lett. b, art. 159), in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (comma 1, lett. c, art. 159), quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo (comma 1, lett. d, art. 159);

Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi

Ritenuta la necessità di adottare, in via sperimentale, i provvedimenti "quadro" specificati in dispositivo

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento al 31.12.2002

ferme restando le prescrizioni di cui all' articolo 157, commi 2 e 4, e 159, comma 1, del Codice della Strada, citati in premessa

  1. è istituito il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lett. d), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, da collocare con l'indicazione del giorno di attuazione del provvedimento almeno quarantotto ore prima:
    nelle aree oggetto di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con ORDINANZA N. 1 per lavori edili, durante l'allestimento dello steccato;
  2. è istituito il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lett. a), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale:
    lungo il filo esterno del medesimo steccato e per tutta la sua lunghezza, durante la permanenza in opera dello steccato;
  3. è inoltre vietata la sosta, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nel tratto di carreggiata opposto allo steccato, sulla proiezione dello steccato e per m 5 prima e m 5 dopo:

  1. se la sezione utile della strada regolamentata a senso unico, in presenza dello steccato, è compresa tra m 3,50 e m 5,49, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada;
  2. se la sezione utile della strada a doppio senso, in presenza dello steccato, è compresa tra m 5,60 e m 7,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada;

4è istituito il senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la semicarreggiata sgombra, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione di ORDINANZA N. 1, per tratti non superiori a m 20, se la sezione stradale utile è compresa tra m 3,50 e m 5,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta anche sul lato opposto, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada, quando la sezione stradale tra il veicolo in sosta e la pedana attigua allo steccato, per il passaggio dei pedoni, sia inferiore a m 3,50;

  1. è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione di ORDINANZA N. 1, per tratti superiori a m 20, se la sezione stradale utile è compresa tra m 3,50 e m 5,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta anche sul lato opposto, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), quando la sezione stradale tra il veicolo in sosta e la pedana attigua allo steccato, per il passaggio dei pedoni, sia inferiore a m 3,50.

6 è istituito il limite massimo di velocita di 30 Km/h in prossimità degli ORDINANZA N. 1 per lavori edili di specie.

7 è temporaneamente sospeso il tratto di corsia riservata ai mezzi pubblici, ove in atto, se la sezione della carreggiata utile, tra lo steccato e il filo esterno della corsia stessa, è inferiore a m 5,60 per le strade a doppio senso e m 3,00 per le strade a senso unico.

  1. nei casi in cui la sezione utile delle strade a doppio senso e delle strade a senso unico, in presenza di uno steccato, sia inferiore a m 3,50 dovranno essere adottate specifiche ordinanze di chiusura al traffico, prevedendo itinerari alternativi che verranno concordati con gli uffici comunali competenti e attuati mediante opportuna segnaletica.
  2. la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 4372 prot. 2289 T del 27.12.2001;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Settore Procedure Amm.ve Edilizie;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VIABILITÀ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA