ORDINANZA N. 4367

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 874

LOCALITA' area centrale e collina

CIRCOSCRIZIONE N. 1 – 7 - 8

del 24.12.2001

AS/VARIE01/transitomezzipesanti

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l’ordinanza n. 295 del 22.12.1972 con la quale è stato istituito il divieto di transito e di sosta permanente agli autotreni, agli autoarticolati, agli autosnodati, ai trattori stradali trainanti ed ai veicoli per il trasporto di cose, aventi massa a pieno carico superiore a 8 t, non in servizio pubblico, nell’area cittadina compresa entro il seguente perimetro:

lato est di c.so Ferrucci, nel tratto tra c.so Peschiera (lato nord) e p.zza Bernini; lato est della carreggiata perimetrale est della p.zza Bernini; lato est del c.so Tassoni, nel tratto tra p.zza Bernini e c.so Regina Margherita (lato sud), lato sud del c.so Regina Margherita, nel tratto tra c.so Tassoni (lato est) e la sponda destra del fiume Po; sponda destra del fiume Po dal ponte Regina Margherita ecluso al ponte Principessa Isabella compreso; lato nord dei corsi Dante e Rosselli dal ponte Isabella al lato est del c.so G.Ferraris; lato est del c.so G.Ferraris nel tratto tra il c.so Rosselli (lato nord) ed il c.so Einaudi;

Vista l’ordinanza n. 11 del 23.1.1976 con la quale è stato istituito il divieto di transito dalle ore 8 alle ore 20 per gli autocarri e il divieto di sosta permanente per gli autocarri non in servizio pubblico di emergenza, aventi massa a pieno carico superiore a 5 t, fatta eccezione per p.zza della Repubblica nella parte costituente c.so Regina Margherita, nell’area cittadina compresa entro il seguente perimetro:

piazza Castello; via Verdi; via Rossini; via Po; via Accademia Albertina; via des Ambrois; Piazza Carlo Emanuele II; via Santa Croce; via Accademia Albertina; corso Vittorio Emanuele II; corso Massimo d’Azeglio; corso Marconi; via Nizza; sottopassaggio Stazione di Porta Nuova; via Sacchi; corso Sommeiller; via San Secondo; via Pastrengo; corso Re Umberto; corso Vittorio Emanuele II; corso Bolzano; corso Matteotti; corso Bolzano; via Grattoni; corso Bolzano; piazza XVIII Dicembre; corso San Martino; piazza Statuto; corso Beccaria; corso Principe Eugenio; corso Regina Margherita; via Porta Palatina; piazza Cesare Augusto; via Quattro Marzo; piazza San Giovanni; piazzetta Reale;

Vista l’ordinanza n. 73 del 1973, con la quale è stato istituito il divieto di transito agli autotreni, agli autoarticolati, agli autosnodati, ai trattori stradali trainanti ed ai veicoli per il trasporto di cose aventi massa a pieno carico superiore a t 8, non in servizio pubblico nella zona collinare compresa entro il seguente perimetro:

strada comunale di Superga compresa, strada di Baldissera compresa, strada Torino Chieri esclusa, strada Pino Eremo compresa, strada Colle della Maddalena compresa, confine Comune di Moncalieri, strada ai Ronchi Cunioli Alti, corso Moncalieri escluso, corso Moncalieri escluso, corso Casale escluso;

Ritenuta la necessità di ridefinire la disciplina che sinora ha regolamentato la circolazione dei veicoli pesanti, che, per dimensioni, sono tali da costituire situazioni di rallentamento del traffico nell’area centrale cittadina e sulle strade collinari, anche in considerazione delle migliori prestazioni degli attuali veicoli, a parità di peso, rispetto a quelli di alcuni decenni passati;

 

ORDINA

gli autotreni, gli autoarticolati, i trattori stradali trainanti, gli autocarri, gli autoveicoli per trasporti specifici e gli autoveicoli per uso speciale, aventi massa a pieno carico superiore a t 11,5;

gli autotreni, gli autoarticolati, i trattori stradali trainanti, gli autocarri, gli autoveicoli per trasporti specifici e gli autoveicoli per uso speciale, aventi massa a pieno carico superiore a t 8;

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dagli uffici comunali competenti, su richiesta motivata da esigenze locali.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)