Prot. N. D06ATP 48230

Ordinanza N. 4330

CITTÀ DI TORINO

IL DIRIGENTE

Considerato che, come ogni anno, occorre disporre in merito alle operazioni di sgombero neve che si renderanno necessarie in occasione di eventuali nevicate,

Visti gli artt. 11, e 9 comma 5 del vigente Regolamento di Polizia Urbana,

Visti l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 4, 16, 17 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165

ORDINA

I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati sono tenuti a curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, lo sgombero della neve, la rottura e copertura con materiale adatto antisdrucciolevole del ghiaccio, nonché ad evitare lo spandimento di acqua passibile di congelamento.

La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazze od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di polizia municipale.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere, oltre allo sgombero della neve e alle operazioni di cui sopra, alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Torino, 20 dicembre 2001

Il Dirigente
D.ssa Maria GHISAURA