ORDINANZA N. 4289

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 851

LOCALITA' Corso Racconigi

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 17/12/2001

LB/VARIE01/racconigi

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 487 prot. n. 457 del 7.6.1989 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 con sosta consentita ai veicoli dei servizi religiosi, sul lato OVEST della carreggiata OVEST di corso Racconigi, per un tratto di m 20.00, partendo dal prolungamento del f.f. NORD di via Chianocco e procedendo verso SUD;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla riorganizzazione della sosta nel tratto antistante la Chiesa S. Pellegrino La Ziosi;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Racconigi

  1. l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato OVEST della carreggiata OVEST, a partire dal protendimento ideale del f.m. NORD di via Chianocco e procedendo verso SUD per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 487 prot. n. 457 del 7.6.1989, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)