ORDINANZA N.3907

CITTĄ DI TORINO

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot.2012 TIII.2.8LOCALITĄ: Piazza de amicis

del12.11.2001CIRCOSCRIZIONE N. 8

pr/dissuasori/piazza de amicis

IL DIRIGENTE

Considerato che di fronte allo stabile sito in Piazza de Amicis le automobili sostano disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso pedonale;

Visto il parere in merito espresso dai competenti uffici comunali;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione a mezzo della quale il Signor MERLO LUCIANO, in qualità di amministratore pro tempore dell'immobile sito in Piazza de Amicis 123, ad evidenziare la situazione di cui sopra, fa presente che dalla stessa deriva danno e pericolo alla circolazione pedonale e propone pertanto di ovviare all'inconveniente mediante la collocazione di dissuasori di sosta, dichiarandosi disponibile a collocare gli stessi a proprie spese ed impegnandosi altresì ad eseguire tutti gli interventi necessari per la manutenzione di detti dispositivi;

Atteso pertanto che è opportuno per motivi di pubblico interesse installare i dissuasori di sosta sul tratto di marciapiede antistante il suddetto stabile in prossimità del n.c. 123 atti ad impedire materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più continuo e scorrevole flusso pedonale;

ORDINA

al Signor MERLO LUCIANO, in qualità di amministratore pro tempore dell'immobile sito in Piazza de Amicis 123 la collocazione di dissuasori di sosta, come da disegno allegato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. I dissuasori dovranno essere conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Ogni responsabilità civile e penale conseguente al collocamento è a carico del richiedente.

L'eventuale ripristino delle pavimentazioni stradali dovrà essere eseguito dalla Città a spese del richiedente.

Su ogni dissuasore dovrà essere applicata una piastrina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza, adeguatamente segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Viabilità e Traffico e con il Settore Suolo Pubblico Gestione, Piazza San Giovanni n. 5, al fine di localizzare l'esatta posizione dei dissuasori nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi.

Qualora la collocazione dei dissuasori comporti la manomissione di pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del Suolo Pubblico (tel. 11.854897).

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera dei dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli stessi.

Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

AVVERTE

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)

pr/documenti/sabrina/ordinanze