ORDINANZA N. 3905

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 775

LOCALITĄ via Millefonti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 12.11.2001

GI/VARIE01/millefonti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

A seguito di sopralluogo eseguito dal civico Ufficio Tecnico, si è accertato che data la scarsità di parcheggi è opportuna un'ulteriore ridefinizione della sosta limitatamente ad un tratto di via Millefonti;

Vista l'ordinanza n. 2605 prot, 529 del 23.07.2001, con la quale era stato istituito tra l'altro il divieto di fermata sul lato SUD di via Millefonti, a partire dal lato EST di via Ventimiglia e procedendo verso EST fino a termine via;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Ventimiglia

la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

sulla semicarreggiata OVEST:

- immediatamente a NORD del n.c. 90 e immediatamente a SUD del n. 92;

sulla semicarreggiata EST

- a m 26.00 circa e a m 56.00 circa a SUD del protendimento ideale del f.m. SUD di via Millefonti;

B) in via Millefonti

la revoca dell'ordinanza n. 2605 prot. 529 del 23.07.2001, meglio specificata in premessa limitatamente ad un tratto di circa m 50.00 a partire dall'intersezione con via Ventimiglia procedendo verso EST;

C)la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante la segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei dissuasori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)