ORDINANZA N. 3718

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 749

LOCALITĄ via Roma

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 25.10.2001

GI/VARIE01/roma

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3356 prot. 563 del 27.10.2000, con la quale era stato istituito il divieto di accesso veicolare da piazza Castello e da piazza Carlo Felice, con il consenso alla circolazione ai veicoli che provengono dalle vie trasversali;

Vista l'ordinanza n. 3930 prot. 676 del 06.12.2000, con la quale veniva istituita, tra l'altro alla lettera A) la sosta a pagamento, su ambo i lati della via nel tratto compreso tra piazza Castello e la via Santa Teresa e nel tratto compreso tra piazza C.L.N. e piazza Carlo Felice;

Considerato che con propria ordinanza n. 3669 prot. 739 del 23.10.2001, si è ritenuto di rendere meno restrittivo il divieto di accesso veicolare da piazza Castello e da piazza Carlo Felice, consentendo l'accesso dalle piazze succitate a determinate categorie di veicoli ed istituendo il divieto di fermata nel tratto compreso tra piazza Castello e piazza San Carlo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Roma

  1. la revoca dell'ordinanza n. 3356 prot. 563 del 27.10.2000, meglio specificata in premessa;
  2. la revoca della sosta a pagamento, istituita con ordinanza n. 3930 prot. 676, del 6.12.2000 limitatamente al tratto compreso tra piazza Castello e piazza San Carlo;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)